L’attualità dell’art.9, DM 1444/68 in materia di distanza tra edifici e dalle strade

Questione molto dibattuta, ma spesso volutamente disattesa e glissata, è la corretta applicazione nei processi di trasformazione urbanistici ed edilizi dell’art. 9 del D.M. 1444 del 02.04.1968 circa i limiti minimi inderogabili di distanza tra le costruzioni e dalle strade.
Le limitazioni imposte dalla norma nella prassi corrente non vengono quasi mai recepite dagli strumenti urbanistici nei quali per l’art. 41 quinquies della l. 1150/42 , addirittura si sostituiscono per inserzione automatica.

Gli operatori del settore, quali i redattori degli strumenti urbanistici, i funzionari delle amministrazioni preposte al controllo di conformità di tali strumenti oltre che i tecnici comunali con funzioni di responsabile del procedimento nelle procedure di rilascio di titoli abilitativi edilizi, ritengono che sia una disposizione per così dire “antica”, “desueta” o “superata”, senza riflettere sulla sua inquietante attualità in tutti quelli che sono i processi di trasformazione del territorio.
E’ norma, che impone “limiti inderogabili di densità edilizia1” funzionali alla corretta, organica ed ordinata crescita urbana, tant’è che il DPR 380/01 e tutte le norma regionali succedutesi sui benefici del piano casa, non possono consentire alcuna deroga.